STATUTO
dell’Associazione
“Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri”

(acronimo: S.N.O.)

Modifiche approvate dalla Assemblea Straordinaria del 25/07/2020

TITOLO I
Denominazione, sede e scopi

Art. 1. DENOMINAZIONE

È costituita l’Associazione denominata “Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri”, denominata anche “S.N.O. – Scienze Neurologiche Ospedaliere” o “S.N.O. – Società Neuroscienze Ospedaliere” o, semplicemente, con l’acronimo “S.N.O.”.
Subordinatamente all’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alle denominazioni suindicate viene aggiunto l’acronimo “E.T.S.”
La S.N.O. è Associazione di rilevanza nazionale, che accoglie, con le modalità previste nel presente Statuto, i medici che operino in ambito neurologico, neurochirurgico, neuroradiologico, nonché i medici cultori delle Neuroscienze che operano in strutture sanitarie pubbliche o private o in ambito libero-professionale, che ne facciano richiesta.
La S.N.O. è libera, apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro ed è espressamente esclusa ogni finalità sindacale. La S.N.O. – al pari del suo legale rappresentante – non potrà esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM). Queste ultime attività potranno essere svolte dalla S.N.O. senza fine di lucro soggettivo, e in via secondaria e strumentale al perseguimento dell’attività di interesse generale indicata all’articolo 3. La S.N.O., al pari del suo legale rappresentante, è autonoma e indipendente da qualsiasi altro soggetto o ente e dalle altre associazioni mediche.

Art. 2. SEDE

La S.N.O. ha sede nel Comune di Roma, in via Cernaia, n. 35. La Sede potrà essere in qualunque momento modificata, con delibera dell’Assemblea Straordinaria del Consiglio Direttivo (C.D.).
Lo spostamento della sede all’interno del medesimo comune può essere deciso dal Consiglio Direttivo e non integra una modifica statutaria.

Art. 3. ATTIVITÀ E FINALITÀ SCOPI

La S.N.O. svolge la seguente attività di interesse generale, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera h) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e precisamente:
l’attività di ricerca scientifica e di diffusione della conoscenza in un settore di particolare interesse sociale, quale quello delle Neuroscienze.
Nell’esercizio di detta attività la S.N.O. persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
a) il miglioramento continuo degli standard di qualità professionale nella diagnosi e nel trattamento delle malattie del sistema nervoso e nell’assistenza ai pazienti che ne sono colpiti;
b) l’aggiornamento professionale e la formazione permanente nei confronti degli associati, con programmi annuali di attività formativa ECM (Educazione Continua in Medicina) o in altre modalità che si verranno a creare in futuro;
c) la collaborazione con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche e private;
d) la elaborazione di Linee-Guida, in collaborazione con il Ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità, il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, le Agenzie per i Servizi Sanitari Nazionali (S.S.N.) e Regionali (A.S.S.R.), con la Federazione Italiana delle Società Medico-Scientifiche (F.I.S.M.), con le Aziende Sanitarie e con ogni Organismo ed Istituzione deputati al miglioramento della sanità;
e) la promozione di trials e studi clinici e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre società ed organismi scientifici;
f) adoperarsi per il miglioramento delle strutture in cui operano i Soci e per la creazione di nuove ove occorra;
g) promuovere e favorire iniziative perché i medici ospedalieri assumano funzioni d’insegnamento;
h) facilitare la formazione di rapporti di conoscenza personale ed amicizia tra tutti i Soci e rinforzarne i vincoli;
i) favorire lo scambio di idee ed esperienze fra i cultori delle Neuroscienze anche a livello internazionale;
l) promuovere e favorire la collaborazione con le Università e con altre Associazioni mediche e laiche a fini scientifici e assistenziali;
m) promuovere i rapporti e lo scambio di conoscenze fra i vari ambiti delle Neuroscienze al fine di favorire le competenze tecniche, cliniche e di ricerca.

Art. 4. ATTUAZIONE DEGLI SCOPI

Gli scopi sociali sono attuati:
a) mediante un Congresso Nazionale annuale, la cui organizzazione viene affidata dal C.D. ad un Socio che ne abbia fatto domanda, secondo modalità stabilite dal Regolamento, e che cura l’organizzazione del Congresso in stretta sintonia con il C.D.. I temi sono scelti concordemente dal C.D. e dal Socio Organizzatore, tenendo anche conto dei suggerimenti espressi dai Soci in Assemblea. Il Congresso annuale viene organizzato in stretta collaborazione tra il Socio Organizzatore ed il Consiglio di Presidenza, con un bilancio autonomo e di regola senza contributi finanziari da parte della Società;
b) mediante Riunioni, Simposi, Conferenze e/o Corsi programmati su argomenti di carattere scientifico ed organizzativo, anche su base locale o regionale, organizzati da Soci o gruppi di Soci, d’accordo ed in collaborazione con il C.D.;
c) attraverso la costituzione di Sezioni Regionali ed Inter-Regionali della S.N.O., fondate sui principi di cui all’art. 3 dello Statuto, in accordo e collaborazione con il C.D.;
d) mediante la costituzione di Gruppi di Studio e di Lavoro, su specifici argomenti inerenti le Neuroscienze, promossi dal C.D. o proposti da Soci e ratificati dal C.D.;
e) mediante il sito web della S.N.O. ed un Notiziario, diffuso gratuitamente a tutti i Soci, quali strumenti periodici di informazione, a cura del Segretario; ed altri mezzi, che il C.D. stabilirà di volta in volta; la produzione scientifica della S.N.O. dovrà essere obbligatoriamente pubblicata attraverso il sito web;
f) mediante pubblicazione, in formato elettronico, ed eventualmente anche cartaceo, in più fascicoli per anno della Rivista, che è l’Organo Ufficiale della Società, e con la pubblicazione di volumi, o ogni altra forma di divulgazione scientifica, nazionale ed internazionale, su qualsiasi supporto, cartaceo o informatico o multimediale;
g) mediante l’aggiornamento professionale attraverso attività, anche con formazione a distanza (FAD), volte ad adeguare le conoscenze dei Soci al continuo evolvere delle Neuroscienze cliniche;
h) mediante la concessione del patrocinio, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento approvato dal C.D., ad iniziative scientifiche, di aggiornamento e didattiche, di adeguato livello e coerenti con i fini istituzionali della S.N.O.;
i) mediante il costante impegno del C.D. della S.N.O., tramite altri strumenti opportuni, al fine di raggiungere i propri obiettivi e scopi.
Per la verifica della “mission” scientifica della Società, il C.D. della S.N.O. si avvarrà della consulenza di un Comitato Scientifico, nominato ad hoc dal C.D..
Ad esso competerà la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

TITOLO II
Patrimonio, bilancio e libri sociali

Art. 5. PATRIMONIO

Le attività sociali sono finanziate solo attraverso i contributi degli associati e/o di enti pubblici nonché di soggetti privati, con esclusione di finanziamenti che configurino conflitto di interesse con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.
Le attività ECM saranno finanziate attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati, ivi compresi i contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione nazionale per la formazione continua.

II Patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili, pervenuti a qualsiasi titolo, che diverranno proprietà della S.N.O.;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti dalle liberalità;
c) da eventuali crediti, disponibilità liquide, erogazioni, donazioni e lasciti, pervenuti a qualsiasi titolo;
d) da ogni altro bene materiale ed immateriale acquisito con i mezzi della S.N.O..

Le entrate della S.N.O. sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da liberalità e rimborsi derivanti da manifestazioni culturali e scientifiche o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, nel rispetto delle normative vigenti in materia ed in specie relative a finanziamenti che possano configurare conflitto di interesse con il S.S.N. anche se forniti attraverso soggetti collegati;
e) dalle rendite dei beni facenti parte del patrimonio sociale.
Il patrimonio della S.N.O. è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che la medesima si propone.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6. BILANCIO

L’esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi (120) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Tesoriere ed approvato dal C.D. il Bilancio Consuntivo, conformemente al disposto dell’ articolo 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i..
Il progetto di Bilancio Consuntivo deve essere sottoposto all’esame preventivo dell’Organo di Controllo (e, nei casi in cui ne sia prevista la nomina obbligatoria, di un Revisore Legale dei Conti iscritto nell’apposito registro) che redigerà apposito verbale e riferirà all’Assemblea Ordinaria, che dovrà essere convocata per l’approvazione del medesimo.
Il Bilancio Consuntivo, una volta approvato, verrà pubblicato sul sito web della Società, nonché depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, subordinatamente all’iscrizione della S.N.O. nello stesso.
Il Tesoriere dovrà, inoltre, entro il 31 dicembre di ogni anno sottoporre al C.D. – che lo dovrà approvare – il Bilancio Preventivo relativo all’anno successivo, che dovrà essere pubblicato sul sito internet della società.
Sul sito internet della società dovranno altresì rendersi pubblici eventuali incarichi retribuiti affidati dalla società a consulenti.
Laddove ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il Bilancio Consuntivo, dovrà altresì predisporre il Bilancio Sociale – conformemente al disposto dell’art. 14 del D.L.gs. 117/2017 e s.m.i. e delle disposizioni attuative da esso richiamate – da sottoporre contestualmente all’Assemblea Ordinaria.

Art. 7. LIBRI SOCIALI

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, la S.N.O. deve tenere:
a) il libro degli associati o aderenti;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.D. e degli altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a) e b), nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni del C.D. sono tenuti a cura di quest’ultimo, i libri delle adunanze e deliberazioni degli altri organi sociali sono tenuti ciascuno a cura dell’organo cui si riferiscono.
Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede della S.N.O., entro trenta giorni dalla richiesta, con facoltà dell’Associato di fare copie ed estratti rimborsando alla S.N.O. le spese relative.

TITOLO III
I Soci della Società

Art. 8. CATEGORIE

La Società è formata dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari. È previsto anche l’istituto dei Soci Aggregati e dei Soci Sostenitori.

Art. 9. SOCI ORDINARI

Possono diventare Soci Ordinari della S.N.O., senza limitazioni personali o inerenti il luogo di lavoro, i medici che operino in ambito neurologico, neurochirurgico, neurororadiologico o in contesti affini alle Neuroscienze, quali, ad esempio, ma non esclusivamente: neuroriabilitativo, neurofisiopatologico, neurorianimatorio, neuropsichiatrico, all’interno di Strutture del Servizio Sanitario Nazionale (Aziende Ospedaliere, Aziende USL, Aziende Universitarie, IRCCS, Ospedali Classificati, Case di Cura private accreditate, ecc.) o specialisti in neurologia, in neurofisiopatologia, in neurochirurgia, in neuroradiologia o in specializzazioni comunque annoverate nell’ambito delle Neuroscienze, operanti in ambito libero-professionale, che ne facciano richiesta.
Possono diventare Soci Ordinari anche i medici Specializzandi in Neuroscienze ed i medici che, comunque, nutrono un particolare interesse per le Neuroscienze.
Per diventare Socio il medico deve rivolgere domanda al Presidente, attraverso un modulo dedicato presente sul sito web della Società, precisando la sua qualifica ed i dati personali richiesti. La richiesta di associarsi alla S.N.O. comporta automaticamente l’accettazione dello Statuto e del Regolamento e le finalità perseguite dalla S.N.O..
La qualifica di Socio S.N.O. avviene contestualmente all’atto dell’inoltro della domanda ed il C.D. ne ratifica l’iscrizione nel libro dei Soci nella sua prima riunione, salvo il rilievo di elementi di non ammissibilità.
I nuovi iscritti godono, da subito, di tutte le prerogative riservate ai Soci sulla base dello Statuto e sono altresì soggetti, da subito, agli oneri relativi, tra cui il versamento della quota di iscrizione annua, stabilita dal C.D..

Art. 10. SOCI ONORARI

Sono Soci Onorari, accettati dall’Assemblea su proposta del C.D, personalità del mondo delle Scienze e della Cultura che hanno acquisito alti riconoscimenti nel campo delle Neuroscienze ed i Soci in trattamento di quiescenza che abbiano particolari benemerenze.
Questi non sono tenuti al pagamento della quota, mantenendo il diritto al voto in Assemblea.

Art. 11. SOCI AGGREGATI

I Soci Aggregati sono coloro che, non medici, desiderano partecipare e contribuire alle attività culturali della S.N.O..
Può richiedere di diventare Socio Aggregato chiunque operi o sia cultore all’interno delle varie branche delle Neuroscienze.
Possono, in particolare, richiedere l’iscrizione alla S.N.O.: Psicologi, Logopedisti, Fisioterapisti, Tecnici di Neurofisiopatologia, Tecnici Radiologi e di Medicina Nucleare, Tecnici di laboratori di Neuropatologia ed Infermieri operanti nell’ambito delle Neuroscienze. La domanda d’iscrizione deve essere rivolta al Presidente, attraverso un modulo dedicato presente sul sito web della Società, precisando la qualifica ed i dati personali richiesti. La richiesta di associarsi alla S.N.O. comporta automaticamente l’accettazione dello Statuto e del Regolamento e le finalità perseguite dalla S.N.O..
La qualifica di Socio Aggregato della S.N.O. avviene contestualmente all’atto dell’inoltro della domanda ed il C.D. ne ratifica l’iscrizione nel libro dei Soci Aggregati nella sua prima riunione, salvo il rilievo di elementi di non ammissibilità.
I nuovi iscritti godono da subito di tutte le prerogative riservate ai Soci Aggregati sulla base dello Statuto e sono altresì soggetti da subito agli oneri relativi, tra cui il versamento della quota di iscrizione annua, stabilita dal C.D..
I Soci Aggregati non godono del diritto di voto in Assemblea e non possono candidarsi alle cariche sociali, ma possono partecipare alla vita societaria con attività propositiva.
Possono far parte di Gruppi di Studio e di Lavoro e/o del Comitato Scientifico e del Comitato Editoriale.

Art. 12. SOCI SOSTENITORI

I Soci Sostenitori sono persone fisiche, Aziende, Enti Pubblici o Privati interessati a contribuire allo sviluppo ed all’affermazione delle Neuroscienze.
Soci Sostenitori sono anche altre Associazioni o Società o sodalizi di studiosi impegnati in attività di ricerca, didattica ed assistenziale nell’ambito delle Neuroscienze. L’adesione alla S.N.O. non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte della S.N.O. stessa né da parte dei propri Organi istituzionali o Uffici amministrativi in quanto da parte di tali Associazioni o Società Scientifiche viene conservata, ad ogni effetto, la più completa autonomia gestionale sia in termini economici che di responsabilità in genere.
I Soci Sostenitori che chiedono l’iscrizione alla S.N.O. ne condividono lo Statuto ed il Regolamento.
All’atto della richiesta, attraverso l’apposito modulo reperibile sul sito web della Società, i Soci Sostenitori, se diversi da persone fisiche, devono esplicitamente indicare il nominativo ed i relativi dati del proprio Rappresentante deputato a mantenere i rapporti con la S.N.O. stessa.
L’adesione alla S.N.O. non avviene automaticamente all’atto della richiesta, ma necessita della ratifica da parte del C.D. della S.N.O..
I Soci Sostenitori sono tenuti al pagamento della quota sociale annua, stabilita, in modo specifico, dal C.D. della S.N.O..
I Soci Sostenitori non godono del diritto di voto in Assemblea e non possono candidarsi alle cariche sociali, ma possono avere un ruolo propositivo sia in Assemblea sia verso il C.D. con proposte ed iniziative.
Possono far parte di Gruppi di Studio e di Lavoro e/o del Comitato Scientifico e del Comitato Editoriale.

Art. 13. DOVERI DEI SOCI

Tutti i Soci accettano incondizionatamente i principi enunciati nello Statuto della S.N.O. e si impegnano ad agire nel rispetto della normativa vigente ed in osservanza delle norme del Regolamento emanato dal C.D..
Il pagamento della quota associativa annua è obbligatorio e deve avvenire, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le modalità specificate dal C.D.. Ne sono esonerati i Soci Onorari e chi sarà indicato espressamente dal C.D. con opportuna delibera.

Art. 14. DECADENZA

La qualifica di Socio si perde:
a) per decesso;
b) per recesso, con dimissioni scritte secondo modalità stabilite dal Regolamento;
c) per morosità nel pagamento delle quote associative, raggiunta una morosità di due quote annuali e previa diffida scritta o per e-mail certificata all’interessato;
d) per decadenza, nel caso di perdita dei requisiti richiesti per l’ammissione;
e) per espulsione, deliberata dal C.D. nei seguenti casi: inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto e/o dal Regolamento; inosservanza di deliberazioni adottate dal Consiglio di Presidenza o dal C.D. della S.N.O.; compimento di atti suscettibili di recare grave pregiudizio agli interessi morali o materiali della S.N.O. od alla sua immagine; per evidente protratto disinteresse; per altri gravi motivi.
Nei casi per i quali, ai sensi del precedente comma e), è prevista la espulsione nonché nel caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Regolamento o delle deliberazioni ed istruzioni emanate dal Consiglio di Presidenza o dal C.D. dalla S.N.O., il C.D. ha facoltà, in considerazione della gravità e rilevanza degli addebiti contestati al Socio, di irrogare al Socio, in alternativa all’espulsione, la sanzione della sospensione dall’esercizio dei diritti sociali, per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni. L’espulsione e la sospensione sono deliberate dal C.D. a maggioranza semplice dei presenti. I deliberati di espulsione, di decadenza per morosità protratta e di sospensione devono essere comunicati all’interessato con lettera raccomandata o e-mail certificata dal Presidente della S.N.O..
Avverso i deliberati di sospensione ed espulsione è ammesso, entro 30 giorni dalla loro comunicazione, il ricorso con lettera raccomandata o e-mail certificata al Presidente della S.N.O. che la sottoporrà al Collegio dei Probiviri. Lo stesso Collegio, nel merito, si esprimerà entro trenta giorni e, tramite il suo Rappresentante, ne darà comunicazione al Presidente S.N.O..
I Soci receduti, decaduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla S.N.O., non possono richiedere la restituzione dei contributi associativi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
I Soci receduti, decaduti o sospesi (terminato il periodo di sospensione) possono richiedere nuovamente l’iscrizione alla S.N.O. secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.
Non può richiedere una nuova adesione alla Società chi ha compiuto atti che hanno recato grave pregiudizio agli interessi morali o materiali od all’immagine della S.N.O..

TITOLO IV
Organizzazione ed organi associativi

Art. 15. ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Società e ad essa partecipano, con diritto di voto, tutti i Soci Ordinari ed Onorari iscritti da almeno tre mesi.
I Soci Aggregati ed i Soci Sostenitori, iscritti da almeno sei mesi, possono avere un ruolo propositivo in Assemblea pur non avendo diritto di voto.
L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società o da uno dei Vice Presidenti. Possono partecipare alle votazioni soltanto i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali fino all’anno in corso. È compito del Tesoriere e del Segretario procedere a tale verifica all’inizio dell’Assemblea secondo le modalità operative stabilite dal Regolamento.
L’Assemblea decide a maggioranza assoluta dei votanti.
L’Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare alle seguenti condizioni, delle quali dovrà darsi atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti; che il presidente e il segretario si trovino nello stesso luogo, nel quale si considera tenuta l’adunanza.
L’espressione del voto in Assemblea avviene in forma palese, eccetto che per l’elezione degli organi della S.N.O. da parte dell’Assemblea Ordinaria, che avviene a scrutinio segreto.
È consentita l’espressione del voto con modalità elettronica, nel corso dello svolgimento collegiale dell’Assemblea, attraverso postazioni elettroniche (urne elettroniche) o attraverso accessi da remoto (voto elettronico), con modalità e sicurezze implementate e gestite direttamente da Società terze, che forniscano gli standard di sicurezza e di certificazione idonei, e nel rispetto delle modalità operative stabilite dal Regolamento.
L’espressione del voto con modalità elettronica è consentito purché sia possibile verificare l’identità dell’associato votante.
L’Assemblea, su concordanza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci partecipanti aventi diritto di voto, ha facoltà di esprimere una mozione di sfiducia sull’attività del C.D.; ciò provoca l’immediata decadenza di tutti gli organi sociali (C.D. e Probiviri) e l’immediata elezione di nuovi componenti di tali organi. Fino a nuove elezioni, l’ordinaria amministrazione della Società viene assunta dal Consiglio di Presidenza.

Art. 16. ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente ogni anno, in occasione del Congresso annuale; la convocazione avviene a cura del Segretario che provvede a inviare avviso scritto ai Soci almeno trenta (30) giorni prima, tramite e-mail o altra modalità esplicitata dal Regolamento. L’avviso di convocazione sarà pubblicato anche sul sito web della S.N.O..
L’Assemblea Ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti, in persona o per delega, almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
È ammesso il voto per delega scritta, con un massimo di una delega per Socio. Le modalità della forma di delega sono esplicitate dal Regolamento. Il Segretario controlla la regolarità delle deleghe secondo le modalità di verifica stabilite dal regolamento.
L’Assemblea Ordinaria:
a) approva l’indirizzo della Società sulla base delle relazioni del Presidente, Segretario e Tesoriere;
b) approva i bilanci presentati su base annuale dal Tesoriere, vagliati dall’Organo di Controllo (e dal Revisore Legale dei Conti, ove nominato in presenza dei presupposti di legge) ed approvati dal C.D.;
c) elegge il Consiglio Direttivo;
d) elegge il Collegio dei Probiviri tra i Soci che si sono candidati;
e) elegge l’Organo di Controllo e, nei casi previsti dalla legge, il Revisore Legale dei Conti ;
f) delibera su ogni questione che le venga sottoposta dal Presidente o dal C.D.;
g) delibera sugli altri oggetti previsti dalla legge o dal presente statuto;
h) ha funzione propositiva.

Art. 17. ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente, su proposta del Consiglio di Presidenza o del C.D. o su richiesta scritta e motivata da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci che avevano diritto al voto nella precedente Assemblea ordinaria. La convocazione avviene a cura del Segretario mediante invito inviato ai Soci almeno venti (20) giorni prima, secondo le modalità esplicitate dal Regolamento.
L’Assemblea Straordinaria decide sugli argomenti posti all’ordine del giorno dal Presidente, che devono comprendere quelli relativi alla richiesta di convocazione.
In seno all’Assemblea Straordinaria non sono ammessi voti per delega.
Le modifiche di Statuto e lo scioglimento della Società sono votati dall’Assemblea in seduta Straordinaria.
L’Assemblea Straordinaria, compresa quella chiamata a deliberare sulle modifiche di Statuto, è validamente costituita, sia in prima sia in seconda convocazione se sono presenti, in persona, almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto e vota a maggioranza assoluta dei presenti.
Nel caso specifico dell’estinzione della Società l’Assemblea Straordinaria deve essere appositamente convocata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, e per la validità della delibera è richiesta la maggioranza dei tre quarti (3/4) dei Soci aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento della Società, o di estinzione della stessa per qualsiasi altra causa di legge, eventuali attivi verranno devoluti, a giudizio dell’Assemblea Straordinaria e su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore, a favore di enti, società od associazioni onlus attive nel campo delle Neuroscienze cliniche, che siano Enti del Terzo Settore.

Art. 18. CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.)

Il C.D. dirige ed amministra la S.N.O. e coordina gli indirizzi espressi dall’Assemblea.
È espressamente esclusa la retribuzione delle Cariche Sociali.
a) Il C.D. è composto da 21 (ventuno) membri con diritto di voto: il Presidente, Il Presidente uscente (in qualità di Past President, limitatamente al biennio successivo al proprio mandato quale Presidente), il Presidente Eletto e 18 (diciotto) membri ordinari, di cui: tre Vice Presidenti (uno per la Neurologia, uno per la Neurochirurgia ed uno per la Neuroradiologia), il Segretario, il Tesoriere e tredici (13) Consiglieri;
b) i 18 (diciotto) membri ordinari del C.D. vengono eletti ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria, tra i Soci iscritti da almeno un (1) anno, e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi (6 anni). Alla fine di questo periodo, i Soci possono ricandidarsi, ma dopo un intervallo di almeno due mandati (4 anni). Le modalità della candidatura sono esplicitate dal Regolamento;
c)tra i 18 (diciotto) membri ordinari del C.D. devono figurare: 10 (dieci) Neurologi, 4 (quattro) Neurochirurghi, 2 (due) Neuroradiologi, e 2 (due) membri di Specializzazioni affini alle Neuroscienze;
d) il Referente per i Rapporti con le Sezioni Regionali ed il Segretario del Comitato Editoriale partecipano di diritto alle riunioni del C.D., ma solo con parere consultivo;
e) l’elezione avviene, a scrutinio segreto, su quattro (4) distinti elenchi di Neurologi, di Neurochirurghi, di Neuroradiologi e di Specializzazioni affini alle Neuroscienze;
f) almeno tre dei Neurologi, uno dei Neurochirurghi, uno dei Neuroradiologi ed uno delle Specializzazioni affini alle Neuroscienze non devono essere Direttori di Struttura Complessa o ricoprire ruoli apicali al momento della elezione. Per garantire questo, vengono riservati dei posti in seno al C.D. da attribuire ai Soci che non hanno responsabilità apicali. In assenza di candidati non apicali, i posti in Consiglio sono assegnati ai Direttori di Struttura;
g) l’elezione del Presidente Eletto si svolge ogni 2 (due) anni, contestualmente all’elezione dei membri ordinari del C.D.; Il Presidente Eletto entra di diritto, come tale, a far parte del C.D. con diritto di voto, per un biennio; nel biennio successivo assume di diritto il ruolo di Presidente. Il Presidente Eletto è, a rotazione ed esclusivamente, un Neurologo, un Neurochirurgo e un Neuroradiologo e viene eletto direttamente dall’Assemblea Ordinaria dei Soci a scrutinio segreto e su lista apposita. Si possono candidare alla carica di Presidente Eletto i Soci con almeno 10 (dieci) anni di anzianità di iscrizione. Se nessuno dei candidati ha questo requisito, si possono candidare Soci della Specializzazione immediatamente successiva con la progressione: Neurologo, Neurochirurgo, Neuroradiologo. Le modalità della candidatura sono esplicitate dal Regolamento. La candidatura a Presidente Eletto è incompatibile con la candidatura a Consigliere e Probiviro. Il Presidente Eletto non può essere eletto per più di due mandati, rispettando, comunque, l’alternanza delle Specializzazioni;
Il Presidente Eletto, al pari degli altri componenti del C.D., non deve avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della Società, a tal fine già in fase di candidatura, si deve presentare una specifica dichiarazione che tenga conto anche dell’insussistenza di situazioni o l’esercizio di attività o partecipazione ad esse, che possano creare cause di conflitto d’interesse con la Società. Il Regolamento interno definisce le incompatibilità e il conflitto di interessi delle cariche interne ed esterne alla Società con lo scopo di garantire l’imparzialità e l’obiettività nelle valutazioni e nelle decisioni adottate in modo da escludere qualsiasi tipo di condizionamento; il Presidente Eletto, al pari del Presidente, non può esercitare attività imprenditoriali, o partecipare ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell’ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM);
h) il Presidente presiede le Assemblee ed il C.D. ed ha la rappresentanza legale della Società.
i) i componenti del C.D. eleggono nella prima riunione i Vice-Presidenti. Il Segretario ed il Tesoriere vengono eletti dal C.D. tra i suoi componenti, su indicazione del Presidente;
l) i Vice Presidenti, in numero di tre, rappresentano le tre Specializzazioni fondatrici della Società: Neurologia, Neurochirurgia e Neuroradiologia. In assenza del Presidente, il Vice-Presidente con maggiore anzianità di presenza nel C.D. lo sostituisce a tutti gli effetti. In caso di mancanza di questo requisito sarà il Vice Presidente più anziano anagraficamente. In assenza dei Vice Presidenti, sarà il Consigliere più anziano anagraficamente a presiedere il C.D..
m) il Segretario cura i rapporti tra il C.D. ed i Soci, redige i verbali delle Assemblee e del C.D., e ne diffonde il contenuto tra i soci, cura il sito web della S.N.O. ed il Notiziario, provvede alla esecuzione delle delibere del C.D. e mantiene aggiornato l’elenco dei Soci;
n) il C.D. si riunisce su proposta del Presidente o su richiesta scritta presentata a quest’ultimo, anche via e-mail, da almeno otto (8) componenti. La convocazione viene effettuata secondo le modalità esplicitate dal Regolamento dal Segretario per iscritto o via fax, e-mail almeno 5 giorni prima; in casi urgenti – a giudizio del Presidente – il C.D. può essere convocato via fax, e-mail, telefono, sms o whatsapp, o altra modalità possibile in futuro, entro 48 (quarantotto) ore. Ogni convocazione deve precisare gli argomenti all’ordine del giorno. Su proposta del Presidente è possibile svolgere riunioni del Direttivo mediante conferenza telefonica o videoconferenza. La riunione è valida in prima convocazione se sono presenti almeno quindici (15) componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, a condizione che siano presenti almeno cinque (5) dei dieci (10) membri del Consiglio di Presidenza. Non è prevista la delega tra membri del C.D.. Le decisioni vengono adottate, con voto palese, a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente;
le riunioni del C.D. in audio e/o video collegamento, sono consentite – nel rispetto del metodo collegiale – alle seguenti condizioni, delle quali dovrà darsi atto nei relativi verbali:
-che sia consentito al presidente accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
-che il presidente e il segretario si trovino nello stesso luogo, nel quale si considera tenuta l’adunanza;
o) il Segretario uscente affianca il nuovo Segretario per almeno sei mesi (6), senza diritto di voto in seno al C.D.;
p) il Tesoriere amministra i fondi della Società, cura la riscossione delle quote sociali e ne risponde al C.D.; ha piena disponibilità – essendone personalmente responsabile – dei fondi a lui affidati. Predispone, entro 120 giorni dall’inizio del nuovo anno, il Bilancio Consuntivo della S.N.O. relativo all’anno precedente e lo sottopone all’approvazione del C.D. e, successivamente, dopo l’esame da parte dell’Organo di Controllo (e del Revisore Legale dei Conti, ove nominato in presenza dei presupposti di legge), all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci in occasione del Congresso Nazionale;
q) ciascun membro del C.D. ha il dovere di partecipare a tutte le riunioni del C.D. e di comunicare tempestivamente al Segretario la natura di eventuali impedimenti che non permettano la propria partecipazione ed esprime, con il proprio voto, l’approvazione delle delibere del C.D. stesso;
r) è facoltà del Presidente invitare alle riunioni del C.D. altre figure, anche non Soci, ritenute utili per affrontare e sviluppare le tematiche all’ordine del giorno. Gli invitati potranno partecipare al C.D. limitatamente alla discussione dei punti all’ordine del giorno di loro pertinenza, con sole finalità consultive e senza diritto di voto;
s) in caso di impedimento permanente o dimissione del Presidente, sarà sostituito in tutto e per tutto dal Vice Presidente che rappresenta la stessa branca specialistica e, in caso di impedimento anche di quest’ultimo, dal Presidente Eletto. Questo fino allo scadere naturale del biennio di Presidenza;
t) in caso di dimissioni di un componente del C.D. verrà sostituito dall’avente diritto immediatamente successivo nella lista degli eletti dall’Assemblea Ordinaria. Se il Consigliere dimissionario è anche Vice Presidente, Segretario o Tesoriere, il C.D. provvederà alle nuove nomine nel più breve tempo possibile secondo le modalità contemplate dal presente Statuto.

Art. 19. CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal Past President, dai tre Vice Presidenti, dal Segretario e dal Tesoriere.
Partecipano al Consiglio di Presidenza anche il Referente per i Rapporti con le Sezioni Regionali ed il Segretario Editoriale.
Il Consiglio di Presidenza sostiene e coadiuva il Presidente nell’ordinaria amministrazione della Società, nell’espletamento dei deliberati del C.D. ed in tutte le circostanze in cui il Presidente ritenga di dovere adottare con urgenza decisioni o provvedimenti, da sottoporre successivamente al C.D..
Sentito il parere dei vari componenti del Consiglio di Presidenza le decisioni spettano, comunque, al Presidente.
Il Consiglio di Presidenza decide l’entità della Quota Associativa annuale per aderire alla S.N.O. e la propone al C.D. che dovrà ratificarla.
Il Consiglio di Presidenza segue direttamente e costantemente la preparazione del Congresso Annuale in stretta collaborazione con il Socio Organizzatore locale, il quale fa riferimento al Consiglio di Presidenza per ogni decisione organizzativa ed operativa.
Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, secondo modalità di convocazione anche informali e può svolgersi anche mediante conferenza telefonica o videoconferenza.

Art. 20. ORGANO DI CONTROLLO – REVISIONE LEGALE DEI CONTI

L’Organo di Controllo vigila sulla regolarità finanziaria e contabile della Società. Redige apposito verbale e riferisce all’Assemblea. L’Organo di Controllo è monocratico o collegiale; in tale ultimo caso è formato da tre componenti. Possono essere eletti a comporre l’Organo di Controllo anche non Soci. L’Organo di Controllo è eletto dall’Assemblea dei Soci, a scrutinio segreto e dura in carica per 3 (tre) esercizi. La carica non dà diritto a compenso, ma solo ad eventuali rimborsi spese.
Al ricorrere delle condizioni previste dal D.Lgs. 117/2017 (ove la S.N.O. risulti iscritta al Registro Unico del Terzo Settore), ovvero da altre disposizioni di legge, per la nomina obbligatoria di un organo di controllo, anche monocratico, siffatto organo dovrà essere formato nel rispetto delle previsioni di legge e ad esso spetteranno i poteri previsti dalla legge medesima.
In presenza dei presupposti di legge la S.N.O. si doterà di un Revisore Legale dei Conti, monocratico, iscritto all’albo dei revisori istituito presso il Ministero dell’Economia.

Art. 21. ALTRI ORGANI SOCIETARI

– REFERENTE PER I RAPPORTI CON LE SEZIONI REGIONALI

Il Consiglio di Presidenza propone al C.D. la individuazione, fra i Soci, di un Referente per i Rapporti con le Sezioni Regionali. Il Referente può essere anche esterno ai Consiglieri eletti. Il Referente mantiene costanti e regolari rapporti con i Coordinatori delle Sezioni Regionali e con i Soci S.N.O. delle Regioni, promuove l’attività, lo sviluppo ed il potenziamento delle Sezioni Regionali della S.N.O.. Vigila sul regolare svolgimento delle Assemblee regionali e sul rinnovo biennale dei Coordinamenti Regionali S.N.O.. Coopera con i Coordinatori Regionali in tutte le iniziative S.N.O. su base locale ed in particolare ai Congressi Regionali della S.N.O., che sono organizzati in stretta collaborazione tra il Coordinatore Regionale ed il Referente, che, nel merito, informa costantemente il Consiglio di Presidenza ed il C.D..

– SEZIONI REGIONALI

Le rappresentanze regionali della S.N.O. territorialmente possono essere riferite ad una Regione o a macroaree comprendenti più Regioni.
Le Sezioni Regionali S.N.O. sono costituite liberamente dai Soci S.N.O. che si riuniscono al fine di meglio realizzare le finalità societarie.
Le Sezioni Regionali eleggono un Coordinatore Regionale che, oltre che essere garante del Consiglio delle Sezioni Regionali stesse, fungerà da collegamento con il C.D. anche attraverso il Referente per i Rapporti con le Sezioni Regionali.
Il Coordinatore riveste la carica per due anni. Può essere rieletto al massimo per tre mandati biennali consecutivi.
Il Coordinatore Regionale non può rivestire altre cariche all’interno del C.D..
Le Sezioni Regionali soggiaciono ad un apposito Regolamento redatto dal C.D..
Le Sezioni Regionali godono di autonomia gestionale, ma è facoltà del C.D. non riconoscere una Sezione Regionale se apertamente in contrasto con quanto stabilito dal presente Statuto e/o dal Regolamento e dalle risoluzioni del C.D..
Le Sezioni Regionali possono usare il Logo S.N.O. senza autorizzazione preventiva.
Il Coordinatore, quando richiesto dal Presidente, parteciperà alle sedute del C.D., senza diritto di voto, ma solo con ruolo consultivo.
La carica di Coordinatore non dà diritto a compenso, ma solo ad eventuali rimborsi spese.

– GRUPPI DI STUDIO E DI LAVORO

Il C.D. promuove la costituzione di Gruppi di Studio e/o di Lavoro dedicati a specifici argomenti di tipo clinico e scientifico, ad aspetti organizzativi e gestionali dell’attività assistenziale in ambito ospedaliero e/o finalizzati a promuovere iniziative, anche di ricerca e stesura di Linee Guida, atte ad approfondire e diffondere, attraverso i vari canali comunicativi e divulgativi, le conoscenze riguardanti settori di studio monotematici. Possono avere azione propositiva sugli argomento da trattare al Congresso annuale della S.N.O..
Il C.D. designa un Coordinatore per ogni Gruppo. Il Coordinatore è responsabile dell’attività del Gruppo e funge da collegamento con il C.D. al quale dovrà riferire, almeno una volta all’anno, sull’attività svolta.
Il Coordinatore deve anche riferire all’Assemblea risultati ed iniziative del Gruppo.
I Gruppi di Studio e/o di Lavoro hanno durata biennale ed opereranno con iniziative e proposte su base nazionale e regionale, in stretto coordinamento e con l’approvazione del C.D.. Il C.D. valuterà, a conclusione del biennio, l’attività svolta e l’opportunità di proseguire, modificare o interrompere la attività di ogni Gruppo. Il Coordinatore del Gruppo riveste la carica per due anni, ma il C.D. di nuovo insediamento ha facoltà di rinnovare tale carica, senza limiti di rinnovo, di biennio in biennio.
La partecipazione ai Gruppi di Studio e/o di Lavoro è libera e può coinvolgere esperti anche non Soci.
I Gruppi soggiaciono ad un apposito Regolamento redatto dal C.D.
Il Coordinatore, quando richiesto dal Presidente, parteciperà alle sedute del C.D., senza diritto di voto, ma solo con ruolo consultivo.
La partecipazione ai Gruppi di Studio e/o di Lavoro e la carica di Coordinatore non dà diritto a compenso, ma solo ad eventuali rimborsi spese.

– COMITATO SCIENTIFICO

Il Consiglio di Presidenza propone al C.D. la costituzione di un Comitato di esperti in specifici settori delle Neuroscienze Cliniche, Comitato Scientifico, che affianchi il C.D. nella individuazione di aree e settori verso i quali indirizzare la attività della Società in particolare per quanto attiene ai compiti statutari di Aggiornamento Scientifico dei Soci, (Educazione Continua in Medicina / ECM), al Congresso Nazionale e ad ogni altra attività volta al miglioramento delle conoscenze e al perseguimento della eccellenza nello svolgimento della attività clinica.
Il Comitato Scientifico è anche atto ad implementare e valutare il tipo e la qualità delle attività scientifiche svolte dalla S.N.O..
La verifica e il controllo della qualità delle attività scientifiche svolte e della produzione tecnico-scientifica dovrà effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
Il Comitato Scientifico può essere composto anche da non Soci S.N.O.. Non ha un numero predefinito di componenti, i quali sono individuati dal Consiglio di Presidenza ed approvati dal C.D..
Tale Comitato Scientifico dura in carica due anni ed è rappresentato da un Coordinatore Scientifico, designato dal Consiglio di Presidenza.
Il Coordinatore, quando richiesto dal Presidente, parteciperà alle sedute del C.D., senza diritto di voto, ma solo con ruolo consultivo.
Il Coordinatore del Comitato Scientifico riferisce con cadenza almeno annuale al C.D. sulla attività svolta.
Il C.D. valuterà, a conclusione del biennio, l’attività svolta e l’opportunità di proseguire, modificare o interrompere l’attività del Comitato Scientifico. I componenti del Comitato Scientifico decadono dopo il biennio e ciascuno può essere rinnovato nell’incarico per un ulteriore biennio, senza limiti di rinnovo, di biennio in biennio.
Il Coordinatore del Comitato Scientifico riveste la carica per due anni, ma il Consiglio di Presidenza di nuovo insediamento ha facoltà di rinnovare tale carica, senza limiti di rinnovo, di biennio in biennio.
La partecipazione al Comitato Scientifico e la carica di Coordinatore non dà diritto a compenso, ma solo ad eventuali rimborsi spese.

– COMITATO EDITORIALE

L’attività pubblicistica della S.N.O., in tutte le sue forme, a stampa o su ogni altro supporto o modalità disponibili ora o in futuro, è promossa e coordinata da un apposito Comitato Editoriale.
Il Comitato Editoriale è istituito dal C.D., non ha un numero prefissato di componenti e può essere formato anche da non Soci S.N.O..
Fanno parte del Comitato Editoriale anche il Direttore della Rivista ed il Segretario Editoriale.
Il Direttore della Rivista, Organo Ufficiale della S.N.O., è nominato dal C.D..
Il Direttore è affiancato da un Segretario Editoriale, eletto dal C.D., che è anche Coordinatore del Comitato Editoriale.
Il Segretario Editoriale si fa carico di tutta l’attività pubblicistica della S.N.O., compreso il portale della Rivista ed è operativo per promuovere la conoscenza dell’attività scientifica della S.N.O..
Il Segretario Editoriale, in sintonia con il Consiglio di Presidenza, si coordinerà con l’Ufficio Stampa della S.N.O. e con la Segreteria Organizzativa per ottimizzare i risultati sia inerenti la divulgazione scientifica, anche su segnalazione del Comitato Scientifico, in tutte le modalità possibili, compreso il portale web istituzionale della Società, sia riguardo la presenza dell’immagine S.N.O. sui mass media, anche stipulando convenzioni con riviste nazionali ed internazionali, case editrici, tesate giornalistiche, reti radiofoniche o televisive.
È compito del Segretario Editoriale informare l’Assemblea sui risultati delle attività intraprese.
Il Comitato Editoriale, il Direttore della Rivista ed il Segretario Editoriale non hanno un mandato a scadenza, ma, al fine di salvaguardare al massimo l’immagine pubblica della S.N.O., possono essere modificati, rimossi o rinnovati in qualsiasi momento dal C.D..
L’inserimento nel Comitato ed i ruoli di Direttore della Rivista e Segretario Editoriale non sono incompatibili con altri incarichi all’interno del C.D..
La partecipazione al Comitato Editoriale e le cariche di Coordinatore, di Direttore della Rivista e di Segretario Editoriale non danno diritto a compenso, ma solo ad eventuali rimborsi spese.

– COLLEGIO DEI PROBIVIRI
a) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea Ordinaria, a scrutinio segreto, tra gli iscritti alla S.N.O. da almeno dieci anni, dura in carica per due anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di tre mandati. In assenza di candidati con le caratteristiche specificate, il Collegio dei Probiviri è composto dagli ultimi Past President disponibili, non più nel C.D.;
b) le modalità di candidatura alla carica di Probiviro sono esplicitate dal Regolamento. Per candidarsi non bisogna avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della Società;
c) il ruolo di Probiviro è incompatibile con altri incarichi all’interno del C.D.;
d) la carica non da diritto a compenso, ma solo ad eventuali rimborsi spese;
e) il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno un Rappresentante che fungerà da referente sia per il C.D. sia per il Consiglio di Presidenza;
f) qualsiasi vertenza tra i Soci e la Società, comprese quelle relative all’impugnazione delle deliberazioni dell’Assemblea, sarà deferita al Collegio dei Probiviri. Il Collegio giudica come amichevole compositore senza alcuna formalità di procedura;
g) le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche a qualsiasi controversia promossa da – o nei confronti di – consiglieri, revisori e liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al presente Statuto ovvero ai rapporti associativi. Le disposizioni di cui al presente articolo sono inoltre applicabili anche a qualsiasi controversia relativa alle deliberazioni dell’Assemblea;
h) tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e la S.N.O. o suoi Organi, saranno sottoposte alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura;
i) i Probiviri, quando richiesto dal Presidente della S.N.O., su specifiche tematiche, parteciperanno alle sedute del CD, senza diritto di voto, ma solo con ruolo consuntivo.

TITOLO V
Durata, validità e norme finali

Art. 22. DURATA e VALIDITÀ

La S.N.O. è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
Il presente Statuto, con le modifiche apportate rispetto al testo precedente, sostituisce integralmente ed annulla tutti i precedenti, ed è valido ed ha efficacia a partire dall’approvazione dell’Assemblea Straordinaria del 25 luglio 2020.

– NORME FINALI

La S.N.O. si dota di un Regolamento, deliberato dal C.D., che non sia in contrasto con le norme statutarie. Tale Regolamento esplicita l’organizzazione dell’attività societaria e rende esecutivo lo Statuto, al fine di consentire l’ordinato svolgimento della vita della Società.
Le norme del Regolamento sono approvate e modificabili con deliberazione del C.D..
Il Regolamento, al pari dello Statuto, deve essere pubblicato sul sito web della Società.
La S.N.O. può avvalersi di Società di Servizio per l’espletamento delle funzioni amministrative ed organizzative al fine di raggiungere gli scopi sociali con la più alta professionalità possibile.
Per tutto quanto non disposto espressamente dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
Il foro competente eletto è quello della città in cui la Società ha sede legale.