Il regolamento

REGOLAMENTO
dell’Associazione
“Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri”

(acronimo: S.N.O.)

Riferito allo Statuto SNO (Modifiche approvate dalla Assemblea Straordinaria del 25/07/2020)

Lo statuto

IL REGOLAMENTO SNO È PARTE INTEGRANTE DELLO STATUTO SNO.

Art. 4 dello Statuto

  1. a) “[…] Congresso Nazionale annuale, la cui organizzazione viene affidata dal C.D. ad un Socio che ne abbia fatto domanda, secondo modalità stabilite dal Regolamento[…]”

Il Socio, in regola con la quota sociale, se è intenzionato a candidarsi quale curatore locale del Congresso Nazionale SNO deve inoltrare la sua richiesta tramite e-mail alla Segreteria Nazionale SNO, con lettera di candidatura indirizzata al Presidente SNO, con l’indicazione del luogo e dell’anno proposto ed allegando un prospetto con i punti di forza per sostenere questa candidatura. Il Presidente, preso atto della candidatura, potrà chiedere fake richard mille rm 07 01 ulteriori delucidazioni e garanzie e, una volta ottenute, proporrà al C.D. SNO il vaglio di tale proposta. Il C.D. potrà richiedere la presenza del Proponente direttamente durante una seduta del C.D. stesso. La candidatura si ritiene accettata quando la maggioranza del C.D. delibererà in favore della proposta. Il Consiglio di Presidenza (C.d.P.) poi, in sintonia con la Segreteria Operativa, parteciperà attivamente all’organizzazione dell’evento in tutte le sue fasi concordemente con il Socio proponente (Art. 19).

Oltre al Socio singolo, anche un gruppo di Soci o lo Stesso Coordinamento Regionale SNO possono proporre le candidature per il Congresso Nazionale SNO.


Norme per la richiesta del patrocinio SNO

  1. h) “[…]concessione del patrocinio, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento approvato dal C.D., ad iniziative scientifiche, di aggiornamento e didattiche, di adeguato livello e coerenti con i fini istituzionali della S.N.O.[…]”

È facoltà di qualsiasi Società Scientifica, Ente o Istituto o Singolo che organizzi un evento scientifico o culturale chiedere il Patrocinio della SNO.

  1. Si richiede, di prassi, che il Presidente del Congresso, o un membro del Comitato Scientifico o Didattico, sia un Socio SNO in regola con la quota associativa. Questo può venire meno in casi eccezionali quando il contenuto culturale o scientifico siano di indiscussa qualità.
  2. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di concedere il Patrocinio Societario anche ad eventi promossi da altri Enti, Istituzioni o Società Scientifiche, nel caso in cui i temi trattati vertano su argomenti inerenti l’aerea interdisciplinare della SNO (Neuroscienze).
  3. Il consiglio Direttivo valuterà la rilevanza scientifica, clinica e tecnica delle tematiche dibattute.
  4. Gli eventi presentati saranno inoltre valutati per l’attualità e l’originalità dei temi trattati.
  5. In caso di video conferenza o trasmissione differita di interventi chirurgici gli organizzatori si impegnano a seguire le linee guida vigenti in materia.
  6. Le richieste di Patrocinio Scientifico dovranno essere sottoposte all’attenzione del Presidente della SNO almeno 60 giorni prima della data dell’evento.
  7. Il Responsabile scientifico dell’evento o la Segreteria Organizzativa dovranno compilare apposito form online in ogni sua parte.
  8. Il C.D. della SNO si pronuncerà relativamente alla concessione del Patrocinio richiesto nella prima seduta utile dal momento della ricezione della richiesta.

Il C.D. della SNO è unico organo con diritto di concessione del patrocinio.
Il logo del patrocinio è unico e registrato. Viene fatta diffida all’utilizzo improprio o preliminare (prima della formale concessione) dello stesso.

Art. 14 dello Statuto

La qualifica di Socio si perde: […] b) per recesso, con dimissioni scritte secondo modalità stabilite dal Regolamento […]”

Il Socio che decide di recedere dalla SNO può procedere inviando formale richiesta via e-mail al Presidente. Ha facoltà di esporne le motivazioni.

Alla prima seduta utile del C.D. SNO tale richiesta verrà formalizzata ed il Socio sarà cancellato definitivamente dal database societario.

Se vi fosse un futuro ripensamento l’ex-Socio potrà nuovamente inoltrare richiesta per una nuova iscrizione alla SNO seguendo le procedure come neo-Socio.

Art. 16 ed Art. 17 dello Statuto

“L’Assemblea viene convocata in seduta ordinaria dal Presidente ogni anno, in occasione del Congresso annuale; la convocazione avviene a cura del Segretario che provvede a inviare avviso scritto ai Soci almeno trenta (30) giorni prima, tramite e-mail o altra modalità esplicitata dal Regolamento. L’avviso di convocazione sarà pubblicato anche sul sito web della S.N.O..”

“L’Assemblea Straordinaria viene convocata dal Presidente, su proposta del Consiglio di Presidenza o del C.D. o su richiesta scritta e motivata da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci che avevano diritto al voto nella precedente Assemblea ordinaria. La convocazione avviene a cura del Segretario mediante invito inviato ai Soci almeno venti (20) giorni prima, secondo le modalità esplicitate dal Regolamento.”

La convocazione sia dell’Assemblea Ordinaria sia di quella Straordinaria avviene tramite la Segreteria che invia formale invito via e-mail al Socio.

La convocazione sarà presente anche sul sito web ufficiale. Non sono previste altre modalità di convocazione.

È compito esclusivo del Socio verificare che il database societario contenga l’indirizzo e-mail personale corretto. Non è obbligo della Segreteria sincerarsi, preliminarmente prima dell’invio, che l’indirizzo e-mail del Socio sia attivo e giusto. Non si utilizza la posta certificata.

 

Art. 16 dello Statuto

“E’ ammesso il voto per delega scritta, con un massimo di una delega per Socio. Le modalità della forma di delega sono esplicitate dal Regolamento. Il Segretario controlla la regolarità delle deleghe secondo le modalità di verifica stabilite dal regolamento.”

Il Socio avente diritto di voto può esprimere il proprio voto delegando un altro Socio avente diritto di voto (Delegante e Delegato devono essere entrambi in possesso dei requisiti di cui all’art. 15 dello Statuto).

Le deleghe devono essere scritte o su apposito form scaricabile dal sito web istituzionale o redatte su carta intestata del Socio. Il Segretario, o un suo delegato, verificano la regolarità della delega e del Delegato. L’identità del Delegato può avvenire sia per valutazione documentale sia per conoscenza diretta personale.

In ultima istanza, sia il Delegante sia il Delegato rispondono personalmente della correttezza formale dell’atto in caso di contestazione sulla veridicità dello stesso.

Art. 18 dello Statuto

“[…] il C.D. si riunisce su proposta del Presidente o su richiesta scritta presentata a quest’ultimo, anche via e-mail, da almeno otto (8) componenti. La convocazione viene effettuata secondo le modalità esplicitate dal Regolamento dal Segretario per iscritto o via fax, e-mail almeno 5 giorni prima; in casi urgenti – a giudizio del Presidente – il C.D. può essere convocato via fax, e-mail, telefono, sms o whatsapp, o altra modalità possibile in futuro, entro 48 ore […].

La convocazione ai Consiglieri SNO avviene tramite la Segreteria che invia formale invito via e-mail al Socio Consigliere.

È compito esclusivo del Socio Consigliere verificare che il database societario contenga l’indirizzo e-mail personale corretto. Non è obbligo della Segreteria sincerarsi, preliminarmente prima dell’invio, che l’indirizzo e-mail del Socio sia attivo e giusto. Non si utilizza la posta certificata.

Art. 21 dello Statuto

Le Sezioni Regionali della SNO si costituiscono in modo autonomo, ma debbono essere riconosciute dal C.D. SNO.

L’assemblea delle Sezioni Regionali SNO elegge, secondo modalità proprie, un proprio rappresentate identificato come Coordinatore. Il Coordinatore è il referente verso il C.D. SNO e da quest’ultimo può essere convocato.

Le Sezioni Regionali si rinnovano ogni biennio ed eleggono il loro Coordinatore. Il Coordinatore può farsi affiancare da un Segretario Regionale. L’anno elettivo è quello pari (mentre per il C.D. Nazionale è quello dispari).

Il Coordinamento Regionale non prevede un numero fisso di Consiglieri e la sua attività è svolta secondo delle regole proprie di cui ogni sezione può dotarsi, purché non siano in contrasto con lo Statuto SNO ed il suo Regolamento.

Il Coordinatore Regionale non soggiace all’alternanza fra le varie specializzazioni, come per la Presidenza Nazionale.

Il Coordinatore Regionale non può ricoprire contemporaneamente altri incarichi in seno al C.D. SNO, a meno che non sia eletto nel C.D. SNO durante il mandato di Coordinatore Regionale; in questo caso può portare a termine il mandato di Coordinatore fino a naturale scadenza.

Il Coordinatore Regionale avrà particolare funzione di collegamento con il C.D. ed a questo si riferirà anche attraverso il Referente per i Rapporti con le Sezioni Regionali, istituito dal C.D. SNO (Art. 21).

Le Sezioni Regionali possono essere costituite anche da un’unione di più regioni.

Gruppi di Studio della SNO fanno riferimento ad un Coordinatore che funge da referente con il C.D.. Il Coordinatore dei Gruppi di Studio si impegna a promuovere e portare avanti l’attività scientifica del proprio Gruppo.

Il Coordinatore partecipa attivamente con proposte scientifiche nell’organizzazione congressuale annuale.

Il Coordinatore, al pari dei singoli Soci, può proporre iniziative scientifiche che il C.D. può fare proprie e sostenere.

 

Art. 18 ed Art. 21 dello Statuto

RINNOVO CONSIGLIO DIRETTIVO SNO E PROBIVIRI e PRESIDENTE-ELETTO

  • PRESENTAZIONE CANDIDATURE

Ogni biennio, durante il Congresso Nazionale SNO che si svolge nell’anno dispari, viene rinnovato il C.D. SNO e vengono eletti il Presidente Eletto ed i Probiviri.

Ai sensi dell’Art. 18 dello Statuto vanno eletti 18 Consiglieri: 10 Neurologi, 4 Neurochirurghi, 2 Neuroradiologi e 2 di Specializzazioni affini alle Neuroscienze. Va altresì votato il Presidente-Eletto, che deve essere iscritto alla SNO da almeno dieci anni. Non meno di tre dei Neurologi, uno dei Neurochirurghi, uno dei Neuroradiologi ed uno delle Specializzazioni affini alle Neuroscienze non devono essere Direttori di Struttura Complessa o ricoprire ruoli apicali al momento della elezione. Possono essere eletti i Soci iscritti da almeno un anno ed in regola con le quote sociali.

In ottemperanza a quanto stabilito dal paragrafo “COLLEGIO DEI PROBIVIRI” dell’Art. 21 dello Statuto della SNO, i Soci SNO possono candidarsi per il Collegio dei Probiviri SNO che sarà eletto in occasione dell’Assemblea Generale SNO. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci eletti dall’Assemblea Ordinaria tra gli iscritti alla SNO da almeno dieci anni. Per candidarsi non bisogna avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della Società. Il ruolo di Probiviro è incompatibile con altri incarichi all’interno del C.D..

  • MODALITA’ di PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature andranno presentate esclusivamente tramite PEC, che dovrà essere inviata alla PEC: sno@pec.it od ad altra PEC che sarà segnalata nella e-mail di invito alla candidatura inoltrata a tutti i Soci SNO sull’indirizzo e-mail che risulta nel database societario entro e non oltre le ore 24 del trentesimo giorno prima dell’espletamento dell’Assemblea Generale SNO convocata nell’anno elettivo SNO.

Ciascun candidato dovrà allegare alla propria PEC con richiesta di candidatura per il C.D. SNO (in una delle quattro sezioni: Neurologia, Neurochirurgia, Neuroradiologia; Specializzazioni affini alle Neuroscienze) o per Presidente-Eletto:

  1. a) un breve CV preferibilmente con foto;
  2. b) una dichiarazione sottoscritta e firmata in cui dichiara di non avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della Società, e la insussistenza di situazioni o l’esercizio di attività o partecipazione ad esse, che possano creare cause di conflitto d’interesse con la Società;
  3. c) una sintetica descrizione degli obiettivi che si prefigge prendendo parte al Consiglio Direttivo della SNO o come Presidente-Eletto.

Il tutto in formato PDF.

Per ambire alla carica di Probiviro è sufficiente mandare la propria candidatura tramite PEC personale, che dovrà essere inviata alla PEC: sno@pec.it od ad altra PEC che sarà segnalata nella e-mail di invito alla candidatura inoltrata a tutti i Soci SNO all’indirizzo e-mail che risulta nel database societario entro e non oltre le ore 24 del trentesimo giorno prima dell’espletamento dell’Assemblea Generale SNO convocata nell’anno elettivo SNO. Va allegata una dichiarazione sottoscritta e firmata in cui dichiara di non avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all’attività della Società, e la insussistenza di situazioni o l’esercizio di attività o partecipazione ad esse, che possano creare cause di conflitto d’interesse con la Società.

Il tutto in formato PDF.

Le candidature, i curricula e le dichiarazioni degli obiettivi di ciascun candidato, una volta verificate nella correttezza formale, saranno pubblicate sul sito SNO. Parimenti viene ottemperato per le candidature a Presidente Eletto ed a Probiviro.

Hanno diritto al voto solo i SOCI ORDINARI ed i SOCI ONORARI (Art. 9 e 10 dello Statuto SNO), iscritti da almeno tre mesi. (Art. 15). È ammesso il voto per delega scritta, con un massimo di una delega per Socio.

Il voto avviene tramite l’allestimento di tre urne: una per i Consiglieri, una per il Presidente ed una per i Probiviri.

Le schede elettorali presentano i candidati secondo un rigoroso ordine alfabetico, ma raggruppandoli nelle 4 categorie: Neurologi, Neurochirurghi, Neuroradiologi e Specializzazioni affini.

L’accesso alla sezione elettorale sarà regolato dalla Segreteria Operativa, all’uopo istituita dalla Segreteria Nazionale SNO.

L’orario di accesso alle urne sarà comunicato ai Soci al momento dell’invio della Convocazione tramite e-mail.

Ad urne chiuse lo spoglio può seguire immediatamente. Presiede lo spoglio il Segretario aiutato da 2 o più Soci SNO, in regola con la quota sociale, che non ricoprano cariche sociali in seno alla SNO e che non siano candidati SNO, su base volontaria o su invito da parte della stessa Segreteria.

I partecipanti allo spoglio certificano la correttezza dello svolgimento dello stesso.

Se riscontrano irregolarità o dubbi interpretativi devono prontamente avvisare il Presidente SNO in carica che sarà investito della risoluzione.

I risultati dello spoglio vengono comunicati al Presidente SNO in carica che darà disposizione per la pubblicazione dei candidati eletti.

Il diritto di voto potrà avvenire anche in altre modalità, ad esempio attraverso postazioni elettroniche (urne elettroniche) o attraverso accessi da remoto (voto elettronico) con modalità e sicurezze implementate e gestite direttamente da Società terze, incaricate dalla Segreteria SNO, che forniscano gli standard di sicurezza e di certificazione idonei.

Tali modalità, oltre che per l’Assemblea Ordinaria, sono previste anche per l’Assemblea Straordinaria sia garantendo il voto palese sia il voto segreto, ove richiesto.

Norme finali: le norme del Regolamento sono approvate e modificabili con deliberazione del C.D..