Regolamento Sezioni Regionali SNO (28/gen. 2026) redatto da:
Pasquale Palumbo (Presidente SNO), Nivedita Agarwal (Segretaria Nazionale SNO), Elisabetta Ferraro (Referente per i Rapporti con le Sezioni Regionali)

Il presente documento si intende ratificato per silenzio-assenso dai membri del Consiglio Direttivo SNO, a seguito di comunicazione trasmessa via e-mail in data 25 febbraio 2026.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle valutazioni e alle deliberazioni del Consiglio Direttivo SNO in carica, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale della Società.

REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DELLE SEZIONI REGIONALI SNO
(Biennio pari – versione unificata nazionale)

Il presente Regolamento dà attuazione a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale SNO in materia di Sezioni Regionali, definendo un quadro nazionale uniforme entro il quale ciascuna Sezione può adottare ulteriori regole interne, purché non in contrasto con gli atti indicati.

Ai fini del presente regolamento/statuto, le funzioni attribuite al Coordinatore regionale si intendono estese, se del caso, anche al Commissario di Regione, che ne assume integralmente funzioni, prerogative e responsabilità per la durata del mandato.

Art. 1 – Fonti, ambito di applicazione e principi generali
  1. Il presente Regolamento disciplina, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, le modalità di rinnovo dei Coordinamenti Regionali della SNO nel biennio pari.
  2. Il Regolamento dà attuazione e specificazione a:

Le disposizioni del presente Regolamento sono vincolanti per tutte le Sezioni Regionali SNO.
Ogni prassi locale o regolamento sezionale in contrasto con esso si intendono abrogati alla data della sua approvazione.

Art. 2 – Sezioni Regionali SNO: costituzione e riconoscimento
  1. Le Sezioni Regionali SNO sono costituite liberamente dai Soci SNO di un determinato territorio, al fine di realizzare al meglio le finalità societarie in ambito locale.
  2. Le Sezioni Regionali possono riferirsi a una singola Regione, oppure a una macroarea composta da più Regioni.
  3. La Sezione Regionale è operativa solo se formalmente riconosciuta dal Consiglio Direttivo (C.D.) SNO, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale.
  4. Le Sezioni Regionali godono di autonomia gestionale, nel rispetto dello Statuto SNO, del Regolamento Generale SNO, del presente Regolamento e delle deliberazioni del C.D. SNO.
  5. È facoltà del C.D. SNO non riconoscere o revocare il riconoscimento di una Sezione Regionale che operi in contrasto con le suddette fonti.

Art. 3 – Organi della Sezione Regionale
  1. Sono organi della Sezione Regionale:
    • l’Assemblea dei Soci della Sezione;
    • il Coordinatore Regionale;
    • il Coordinamento Regionale (Coordinatore + Consiglieri).
  2. L’Assemblea dei Soci della Sezione è l’organo sovrano a livello regionale per le materie di propria competenza, tra cui l’elezione del Coordinatore e dei Consiglieri.
  3. Il Coordinamento Regionale coadiuva il Coordinatore nella gestione delle attività scientifiche, associative e organizzative della Sezione.

Art. 4 – Durata del mandato e biennio pari
  1. Il mandato del Coordinatore Regionale ha durata di due anni.
  2. Il Coordinatore è rieleggibile per un massimo di tre mandati biennali consecutivi.
  3. Il rinnovo delle Sezioni Regionali avviene sempre in anni pari, distinti dal rinnovo del C.D. nazionale che si svolge in anni dispari.
  4. Non esiste un “momento fisso” uniforme nell’anno per il rinnovo:
    • il rinnovo deve avvenire entro la scadenza del biennio
  • : Sezione rinnovata nel maggio 2024 → nuovo rinnovo entro l’anno 2026.
  1. Ogni Sezione è responsabile di programmare il proprio rinnovo nel rispetto del biennio di mandato e dell’anno pari.

Art. 5 – Cariche elettive nelle Sezioni Regionali
  1. Per tutte le Sezioni Regionali SNO, in modo uniforme e vincolante, sono previste solo le seguenti cariche elettive per le quali è possibile candidarsi:
    • Coordinatore Regionale;
    • Consigliere del Coordinamento Regionale.
  2. Il Coordinatore Regionale è eletto direttamente dall’Assemblea dei Soci aventi diritto di voto.
    • Il Coordinatore può farsi affiancare da un Segretario Regionale, non titolare di carica elettiva, nominato secondo le modalità stabilite dal Coordinamento, in coerenza con il Regolamento Generale SNO;
    • Il Segretario è scelto liberamente dal Coordinatore tra i Soci della Sezione e può coincidere o meno con un Consigliere eletto.
  3. Il numero dei Consiglieri è stabilito autonomamente da ciascuna Sezione, in base al numero dei Soci e/o alle esigenze di rappresentatività del territorio.
  1. Non sono ammesse altre cariche elettive regionali diverse da quelle indicate. È tuttavia possibile, in casi motivati e su richiesta della Sezione, che il Coordinatore comunichi la nomina di un soggetto terzo con funzioni di supporto, rappresentanza o coordinamento specifico. Tale incarico non è elettivo e non è sostitutivo delle cariche previste.
    Può essere utile quando (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
    • serve un referente tecnico per un progetto;
    • serve un facilitatore per macro-aree;
    • ci sono esigenze specifiche della Regione.

Art. 6 – Incompatibilità, rieleggibilità e alternanza disciplinare
  1. Il Coordinatore Regionale non può rivestire altre cariche all’interno del C.D. SNO.
  2. Qualora un Coordinatore Regionale venga eletto membro del C.D. SNO durante il mandato regionale:
    • può portare a termine il mandato fino alla naturale scadenza;
    • non potrà candidarsi nuovamente se permane l’incompatibilità.
  3. Il Coordinatore Regionale non è soggetto all’alternanza disciplinare prevista per la Presidenza nazionale.
  4. Restano ferme le norme statutarie sul limite massimo dei tre mandati consecutivi.
  5. Qualora emergano criticità nella governance o nella rappresentatività territoriale, il Presidente, d’intesa con il Referente per i rapporti con le Sezioni, può valutare l’opportunità di un commissariamento del Coordinatore regionale, anche in relazione al superamento dei limiti di mandato, alla mancata interlocuzione o agli esiti della ricognizione territoriale sulle attività svolte.

Art. 7 – Presentazione delle candidature
La candidatura al ruolo di Coordinatore Regionale e/o di Consigliere del Coordinamento Regionale deve avvenire esclusivamente secondo le modalità di seguito indicate.
  1. La candidatura deve comprendere:
    • Modello ufficiale di candidatura SNO, debitamente compilato;
      Documenti utili: MODELLO DI CANDIDATURA
    • Curriculum vitae del candidato;
    • Breve presentazione programmatica;
    • Invio dell’intera documentazione in formato PDF.
  1. La candidatura deve essere inviata al Coordinatore Regionale in carica e al Referente per i Rapporti con le Sezioni Regionali, nei tempi e con le modalità indicate nella convocazione.
  2. Ogni prassi locale alternativa o semplificata è espressamente esclusa.

Art. 8 – Convocazione dell’Assemblea regionale di rinnovo
  1. Il Coordinatore Regionale, in carica fino al rinnovo, è responsabile dell’avvio della procedura e della convocazione dell’Assemblea.
  2. Il Coordinatore:
    • concorda con il Referente per i Rapporti con le Sezioni Regionali la data, la sede e l’eventuale evento scientifico ospitante;
    • comunica tempestivamente alla Segreteria/Provider della SNO l’eventuale necessità di supporto organizzativo dell’evento scientifico;
    • trasmette in ogni caso tutte le informazioni alla Segreteria Operativa SNO;
  3. La Segreteria Operativa:
    • pubblica sul sito SNO l’avviso ufficiale di convocazione;
    • mette a disposizione format e materiali informativi.
  4. Il Coordinatore Regionale, o soggetto incaricato, riceve dalla Segreteria Operativa l’elenco aggiornato dei Soci della Sezione e cura l’invio di:
    • convocazione assembleare;
    • informazioni sulle modalità di candidatura e voto;
    • materiali informativi.
      Il Coordinatore può, previa richiesta al Presidente e al Segretario Nazionale, avvalersi del supporto della Segreteria Operativa per la diffusione delle comunicazioni ufficiali.
  5. L’attività di coinvolgimento dei Soci è in capo al Coordinamento Regionale.
    Il Coordinamento può richiedere supporto organizzativo alla Segreteria Operativa nei limiti delle funzioni previste, senza delegare responsabilità assembleari o elettorali.

Art. 9 – Elettorato attivo, candidabilità e deleghe
  1. Ha diritto di voto ogni Socio SNO:
    • appartenente alla Sezione;
    • in regola con la posizione associativa;
    • con anzianità di almeno 6 mesi.
  2. Il requisito dei 6 mesi non si applica alle Sezioni di nuova costituzione.
  3. Può candidarsi il Socio con i requisiti di cui sopra e senza incompatibilità statutarie.
  4. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 10 – Sistema di votazione
  1. L’Assemblea vota sull’elenco dei candidati ammessi.
  2. Il voto consiste nell’indicazione del candidato Coordinatore e, se previsti, dei Consiglieri.
  3. Il voto ordinario è lo scrutinio segreto.
  4. È ammesso il voto per acclamazione solo se:
    • il numero di candidati lo consente;
    • nessun Socio si oppone.
  5. In presenza anche di una sola opposizione, si procede a scrutinio segreto.
  1. In alternativa alla convocazione dell’Assemblea regionale in presenza, la Sezione può riunirsi in modalità telematica sincrona.

Art. 11 – Posizione associativa, rinnovi online e ammissione all’Assemblea (in presenza o telematica)
  1. In occasione dell’Assemblea di rinnovo ordinario delle Sezioni Regionali, possono partecipare, candidarsi ed esercitare il diritto di voto esclusivamente i Soci della Sezione in regola con la posizione associativa e in possesso dell’anzianità minima di 6 mesi prevista dal presente Regolamento.
  2. A tal fine, i Soci sono tenuti a verificare preventivamente la propria posizione associativa e, se necessario, a rinnovarla o regolarizzarla esclusivamente tramite le procedure online ufficiali della SNO entro e non oltre i sette (7) giorni lavorativi precedenti la data dell’Assemblea, al fine di consentire alla Segreteria Operativa le necessarie verifiche amministrative, ivi comprese quelle relative all’anzianità associativa. Per le Assemblee di rinnovo ordinario non sono ammesse deroghe a tale termine.
  3. In caso di prima costituzione o ricostituzione di una Sezione Regionale, per le quali non è richiesto il possesso di un’anzianità associativa minima, è ammessa la partecipazione all’Assemblea anche da parte di Soci di nuova iscrizione, purché l’iscrizione sia effettuata esclusivamente tramite strumenti di pagamento online a esito immediato e tracciato sul portale dei Soci SNO (es. carta di credito o PayPal); in tali casi il Socio deve essere in grado di esibire idonea ricevuta attestante l’avvenuta regolarizzazione, senza necessità di verifiche in tempo reale da parte della Segreteria Operativa.
  4. Non sono ammesse sanatorie in sede assembleare, né deroghe individuali ulteriori rispetto a quanto espressamente previsto dal presente articolo.
  5. Non è in alcun caso ammessa la gestione diretta del pagamento delle quote associative da parte del Coordinatore Regionale o di soggetti da lui incaricati.

Art. 12 – Proclamazione degli eletti e insediamento

L’Assemblea proclama:

    • il Coordinatore Regionale eletto;
    • i Consiglieri eletti, nei limiti numerici stabiliti dalla Sezione.
  1. L’insediamento avviene dalla data dell’Assemblea, salvo diversa delibera.
  2. Il Coordinatore uscente dovrà curare il passaggio di consegne.
  3. Il Coordinatore uscente avrà l’onere di redigere e inviare il verbale d’Assemblea al nuovo Coordinatore, al Referente delle Sezioni Regionali e alla Segreteria Operativa, segreteriasno@morecomunicazione.it

Art. 13 – Ruolo e funzioni del Coordinatore Regionale
  1. Il Coordinatore:
    • è referente ufficiale della Sezione verso il C.D. SNO e garantisce il corretto funzionamento della Sezione;
    • mantiene rapporti costanti con i Soci della Sezione;
    • promuove l’attività scientifica e associativa a livello regionale;
    • contribuisce all’organizzazione dei Congressi ed eventi regionali SNO;
    • condivide con il Referente per i Rapporti con le Sezioni Regionali tutte le iniziative inerenti l’attività della Sezione;
    • quando richiesto dal Presidente SNO, il Coordinatore può partecipare alle riunioni del C.D. nazionale, senza diritto di voto e con funzione consultiva.
  2. La carica di Coordinatore non dà diritto ad alcun compenso. Sono ammessi solo eventuali rimborsi spese, secondo le regole nazionali SNO.

Art. 14 – Ruolo del Referente per i Rapporti con le Sezioni Regionali
  1. Il Referente per i Rapporti con le Sezioni Regionali è individuato dal Consiglio di Presidenza e nominato dal C.D. SNO, anche tra Soci che non fanno parte del C.D. stesso.
    • mantiene rapporti costanti con i Coordinatori Regionali e con i Soci delle Sezioni;
    • promuove lo sviluppo e il potenziamento delle Sezioni Regionali;
    • vigila sul regolare svolgimento delle Assemblee regionali e del rinnovo biennale dei Coordinamenti;
    • coopera con i Coordinatori Regionali in tutte le iniziative locali;
    • supporta e monitora l’organizzazione dei Congressi Regionali SNO e ne riferisce costantemente al C.D. SNO.

Art. 15 – Regolamenti interni di Sezione
Ogni Sezione Regionale può dotarsi di un regolamento interno per disciplinare gli aspetti organizzativi locali, purché non siano in contrasto con lo Statuto SNO, il Regolamento Generale e il presente Regolamento. In caso di contrasto, prevale il presente Regolamento e le disposizioni locali difformi si intendono nulle e prive di effetto.

Art. 16 – Uso del Logo SNO

Le Sezioni Regionali possono utilizzare il logo SNO senza preventiva autorizzazione, nel rispetto dell’immagine e delle finalità societarie; L’utilizzo deve essere preventivamente comunicato al Referente per i Rapporti con le Sezioni Regionali e alla Segreteria Operativa tramite l’apposita funzione disponibile online al seguente indirizzo:

https://snoitalia.org/disposizioni-sulle-attivita-formative-sno-obbligo-di-comunicazione-preventiva/

Art. 17 – Disposizioni finali e transitorie
  1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte degli organi nazionali SNO competenti. Tutte le Sezioni Regionali:
  • sono tenute ad adeguare eventuali regolamenti interni, procedure di rinnovo e prassi locali a quanto qui previsto;
  • devono applicare il presente Regolamento alla prima tornata utile di rinnovo successiva alla sua approvazione;
  • ogni riferimento a Linee Guida SNO, modelli di candidatura, di votazione e di delega, si intende effettuato alle versioni vigenti, aggiornate e rese disponibili sui canali ufficiali SNO;
  • Eventuali modifiche e aggiornamenti del presente Regolamento saranno pubblicati sul sito istituzionale SNO e portati a conoscenza dei Coordinatori regionali in carica tramite aggiornamento della pagina web dedicata.

Art. 18 – Oneri economici connessi al rinnovo
  1. Le attività ordinarie di supporto garantite dalla Segreteria Operativa SNO (pubblicazione avvisi, invio elenchi, modulistica) non comportano oneri per la Sezione.
  2. Qualsiasi costo derivante dall’organizzazione del rinnovo, inclusi:
    • piattaforme di voto elettronico;
    • segreterie tecniche;
    • servizi informatici;
    • sistemi di scrutinio certificati;
    • spazi, attrezzature o personale, è a totale carico della Sezione Regionale o dell’ente/struttura organizzatrice.

Nessuna spesa connessa all’organizzazione del rinnovo regionale può essere imputata alla SNO nazionale, né è prevista autorizzazione economica da parte della Presidenza o del C.D. SNO, non essendo tali costi a loro carico.